Regolamento dello “Chalet Bobolino”              

 

Principi Generali

 

1)       I locali dello Chalet Bobolino possono essere richiesti per l’utilizzo ai fini delle attività del Gruppo previste dal vigente Statuto, solamente da parte degli associati, in regola con i versamenti contributivi annuali previsti dallo statuto, previa richiesta compilata sull’apposito modulo.

 

2)       In caso di concomitanza tra una richiesta avanzata con molto anticipo ed eventi straordinari organizzati direttamente dalla dirigenza del Gruppo, la richiesta del socio decadrà automaticamente.

 

Delle Richieste

 

3)       Ogni richiesta sarà valutata dal Consiglio Direttivo che si riserva la decisione sull’eventuale concessione dei locali al Socio che ne farà richiesta, per questo motivo le richieste andranno consegnate entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data in cui si vuole usufruire dei locali.

 

4)       Ai fini della registrazione dell’attività svolta dal Gruppo è fatto obbligo di compilare le richieste d’uso anche per tutte le riunioni, manifestazioni od eventi, che si terranno nei locali dello Chalet Bobolino, siano esse organizzate direttamente o meno da parte del Consiglio Direttivo, di un Consigliere o dall’incaricato alla gestione dei locali in oggetto.

 

5)       All’atto della consegna della richiesta il Socio interessato dovrà accertarsi che per il giorno in cui vuole usufruire dei locali dello Chalet non vi siano già state precedenti richieste.

 

Partecipazione alle spese di gestione

 

6)       All’atto della presa in consegna delle chiavi il Socio richiedente provvederà a corrispondere un contributo minimo di € 80,00 alle spese di gestione dei locali.

 

Obblighi e divieti

 

7)       Il Socio richiedente dovrà essere presente per tutta la durata del periodo d’uso richiesto, provvederà a controllare che il numero dei partecipanti sia adeguato alla capienza dei locali ed alle norme vigenti in materia di sicurezza.

 

8)       E’ fatto divieto, salva eventuale autorizzazione straordinaria da parte dell’incaricato alla gestione dello Chalet, di utilizzare o predisporre i locali nei giorni antecedenti alla data in cui si vuole usufruire dell’immobile.

 

9)       E’ fatto divieto assoluto, alfine di non incorrere nelle sanzioni della SIAE, di diffondere musica ad un volume tale che la stessa sia percepibile dall’esterno del locale.

 

Uso dei locali

 

10)   I locali e quanto in essi contenuto, al termine dell’uso, dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di conservazione, d’ordine e di pulizia; il Socio richiedente dovrà inoltre provvedere a segnalare eventuali danneggiamenti e/o problemi insorti nel corso dell’uso.

 

11)   E’ compito del Socio richiedente rimuovere dall’interno e dall’esterno dell’immobile qualsiasi tipo di rifiuti e non abbandonare, nei frigoriferi o nella cucina, generi alimentari deperibili.

 

12)   L’utilizzatore dello Chalet provvederà ad accertarsi, che tutte le luci interne ed esterne siano spente, e che tutte le porte e finestre siano chiuse.

 

Responsabilità del Socio

 

13)   Il Socio richiedente viene considerato, da parte del G.B.D.S. – P.M., a tutti gli effetti responsabile di quello che accade, durante il periodo d’uso, all’interno e nelle pertinenze in uso al Gruppo dello Chalet Bobolino, dove è assolutamente vietato parcheggiare i veicoli nelle zone a verde.

 

Il presente regolamento approvato dal Consiglio Direttivo in data 02.01.2009

entra in vigore dal 02.02.2009.

 

Il Segretario Generale                                                                                      Il Presidente

         ( Luca Meucci  )                                                                                     ( Andrea Fedeli  )

 

 

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