Regolamento dello “Chalet Bobolino”
Principi Generali
1)
I
locali dello Chalet Bobolino possono essere richiesti per l’utilizzo ai fini delle
attività del Gruppo previste dal vigente Statuto, solamente da parte degli
associati, in regola con i versamenti contributivi annuali previsti dallo
statuto, previa richiesta compilata sull’apposito modulo.
2)
In
caso di concomitanza tra una richiesta avanzata con molto anticipo ed eventi
straordinari organizzati direttamente dalla dirigenza del Gruppo, la richiesta
del socio decadrà automaticamente.
Delle Richieste
3)
Ogni
richiesta sarà valutata dal Consiglio Direttivo che si riserva la decisione
sull’eventuale concessione dei locali al Socio che ne farà richiesta, per
questo motivo le richieste andranno consegnate entro e non oltre i dieci giorni
antecedenti la data in cui si vuole usufruire dei locali.
4)
Ai
fini della registrazione dell’attività svolta dal Gruppo è fatto obbligo di
compilare le richieste d’uso anche per tutte le riunioni, manifestazioni od
eventi, che si terranno nei locali dello Chalet Bobolino, siano esse
organizzate direttamente o meno da parte del Consiglio Direttivo, di un Consigliere
o dall’incaricato alla gestione dei locali in oggetto.
5)
All’atto
della consegna della richiesta il Socio interessato dovrà accertarsi che per il
giorno in cui vuole usufruire dei locali dello Chalet non vi siano già state
precedenti richieste.
Partecipazione alle
spese di gestione
6)
All’atto
della presa in consegna delle chiavi il Socio richiedente provvederà a
corrispondere un contributo minimo di € 80,00 alle spese di gestione dei
locali.
Obblighi e divieti
7)
Il
Socio richiedente dovrà essere presente per tutta la durata del periodo d’uso
richiesto, provvederà a controllare che il numero dei partecipanti sia adeguato
alla capienza dei locali ed alle norme vigenti in materia di sicurezza.
8)
E’
fatto divieto, salva eventuale autorizzazione straordinaria da parte
dell’incaricato alla gestione dello Chalet, di utilizzare o predisporre i
locali nei giorni antecedenti alla data in cui si vuole usufruire
dell’immobile.
9)
E’
fatto divieto assoluto, alfine di non incorrere nelle sanzioni della SIAE, di
diffondere musica ad un volume tale che la stessa sia percepibile dall’esterno
del locale.
Uso dei locali
10)
I
locali e quanto in essi contenuto, al termine dell’uso, dovranno essere
riconsegnati in perfetto stato di conservazione, d’ordine e di pulizia; il Socio
richiedente dovrà inoltre provvedere a segnalare eventuali danneggiamenti e/o
problemi insorti nel corso dell’uso.
11)
E’
compito del Socio richiedente rimuovere dall’interno e dall’esterno
dell’immobile qualsiasi tipo di rifiuti e non abbandonare, nei frigoriferi o
nella cucina, generi alimentari deperibili.
12)
L’utilizzatore
dello Chalet provvederà ad accertarsi, che tutte le luci interne ed esterne
siano spente, e che tutte le porte e finestre siano chiuse.
Responsabilità del
Socio
13)
Il
Socio richiedente viene considerato, da parte del G.B.D.S. – P.M., a tutti gli
effetti responsabile di quello che accade, durante il periodo d’uso,
all’interno e nelle pertinenze in uso al Gruppo dello Chalet Bobolino, dove è
assolutamente vietato parcheggiare i veicoli nelle zone a verde.
Il presente regolamento approvato
dal Consiglio Direttivo in data 02.01.2009
entra in vigore dal 02.02.2009.
Il Segretario Generale Il Presidente
( Luca Meucci ) ( Andrea
Fedeli )